Provenienze donative - La rinuncia all'azione di restituzione come strumento di sicurezza per il terzo acquirente

29 novembre 2017

Si sta facendo strada in giurisprudenza una tesi che potrebbe agevolare la circolazione degli immobili di provenienza donativa. Infatti, con decreto 25 maggio 2017 n. 250, il Tribunale di Pescara ha avallato la legittimità della rinuncia all’azione di restituzione da parte del legittimario leso nei confronti del terzo acquirente dal donatario, in vita del donante.

Andando con ordine, nel nostro ordinamento l’acquisto di un bene per donazione può limitare la successiva possibilità di rivenderlo, a causa della particolare disciplina della successione necessaria la quale consente ai legittimari (coniuge o figli – o, in mancanza di figli, ascendenti) del donante di esercitare l’azione di riduzione nei confronti del donatario per recuperare il bene donato qualora sia stata lesa la loro quota di legittima, ovvero non sia stato loro attribuito, alla morte dello stesso donante, quanto gli è garantito dalla legge sulla sua eredità.

Inoltre – ed è questa la causa delle difficoltà circolatorie – il legittimario leso può agire anche nei confronti del terzo acquirente dal donatario per ottenere la restituzione del bene, se la successione si apre entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. È evidente, quindi, che un potenziale acquirente, così come un potenziale finanziatore dell’acquisto di quest’ultimo (istituto di credito), difficilmente sarà incline a correre il rischio di essere privato del bene (acquistato o ricevuto in garanzia), per di più in dipendenza di fattori che non è in grado di controllare in alcun modo. Ne risulta un forte intralcio alla circolazione dell’immobile.

Tra i vari rimedi escogitati dal notariato per limitare i rischi di una provenienza donativa  - considerando che la legge vieta espressamente la rinuncia all’azione di riduzione finché è in vita il donante (art. 557, c.2 c.c.) – prende piede oggi la rinuncia all’azione di restituzione da parte del legittimario, che il Tribunale di Pescara, come prima quello di Torino, dichiara legittima, in quanto diversa dalla rinuncia all’azione di riduzione e compatibile con il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). In pratica, è possibile, secondo i giudici pescaresi, che il legittimario del donante (ad es: figlio) rinunci espressamente solo ad agire in restituzione contro eventuali terzi acquirenti dal donatario, senza rinunciare all'azione di riduzione verso quest'ultimo.

Uno strumento in più quindi per proteggere gli aventi causa dal donatario nell’acquisto dell’immobile, che probabilmente non è in grado di superare tutti i problemi della provenienza donativa e non potra essere utilizzato in tutti i casi (presuppone, infatti, il consenso del donatario che potrebbe mancare in situazioni conflittuali), ma può comunque semplificare e agevolare la circolazione immobiliare.

Per eventuali approfondimenti, si rinvia all’articolo dedicato su Federnotizie.it

Studio Notarile Associato Gambacorta

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