Legge di Bilancio 2024 - Rivalutazione terreni

05 gennaio 2024

L'art. 1, comma 52 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("Legge di Bilancio per il 2024") ha riproposto la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16%. Si conferma pertanto l'aliquota prevista per il 2023.

La possibilità è riconosciuta a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti le cui plusvalenze siano imponibili in Italia.

L'imposta è pagabile in unica soluzione o in tre rate annuali.

Si può far riferimento alle conclusioni raggiunte in passato su molti aspetti di questa fattispecie impositiva che viene ormai riproposta costantemente dal 2001, seppur con progressivi innalzamenti dell'aliquota applicabile.

Pertanto:

  • È possibile compensare l'imposta dovuta con quella eventualmente già pagata in passato;
  • Si può rivalutare una quota di comproprietà, così come un diritto di usufrutto o di nuda proprietà o persino una porzione fisica di una più ampia particella catastale;
  • Gli eredi non possono sfruttare la rivalutazione del dante causa né chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva;
  • È possibile vendere ad un prezzo inferiore a quello di perizia e mantenere gli effetti della rivalutazione (salva la rettifica dell'AdE ai fini delle imposte indirette);

 

 

La perizia può essere redatta da ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili e periti iscritti in Camera di Commercio, anche successivamente alla vendita purché entro il 30 giugno 2024.

I terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

 

Studio Notarile Associato Gambacorta

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