Legge di Bilancio 2018 – I: Detrazioni Irpef anche per le spese sostenute per “sistemazione a verde” di aree private, anche condominiali

02 gennaio 2018

I commi da 12 a 15 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) introducono la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, per chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono effettuati interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di tali spese – che comprendono quella per la progettazione e manutenzione delle opere (comma 14) – è consentita anche per le opere su aree esterne condominiali. In tal caso, il limite di 5.000 euro riguarda ciascuna unità immobiliare facente parte del complesso.

E’ importante osservare che la legge di Bilancio rende applicabile a queste detrazioni il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, in base al quale, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Ciò deve essere considerato in sede di vendita dell’immobile, onde evitare il passaggio indesiderato all’acquirente delle detrazioni spettanti a chi ha realizzato l’intervento.

Si riportano in basso i commi in questione dell’art. 1, Legge di Bilancio 2018.

Studio Notarile Associato Gambacorta

 

 

Art. 1 Legge 27 dicembre 2017 – Legge di Bilancio 2018

  1. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  2. a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  3. b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  4. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  5. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
  6. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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