D.L. Fiscale 2019: abbassata la soglia per l'utilizzo del contante.

12 novembre 2019

Il Decreto Fiscale 2019 (D.L. 24 ottobre 2019, n. 124) prevede, tra l'altro:

- l'abbassamento della soglia sopra la quale è vietato l'utilizzo del contante (2.000 Euro dal 1° luglio 2020 e 1.000 Euro dal 1° gennaio 2022);

- l'introduzione di un credito d'imposta sulle commissioni addebitate a imprese e professionisti per le transazioni con carte di credito/debito/prepagata.

Di seguito il testo degli articoli relativi:

 

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)

(GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)

In vigore dal 27 ottobre 2019

 

 

Capo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

(Omissis)

Art. 18
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";

b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.".

(Omissis)

Art. 22
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

 

Art. 23
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito".

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonchè ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.".

(Omissis)

L’intero testo del Decreto Legge è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00134/sg

 

 

Studio Notarile Associato Gambacorta

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