L'art.7 del D.L. 34/2019, in vigore dal primo maggio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, incentiva la valorizzazione edilizia stabilendo che agli acquisti di interi fabbricati da parte di imprese costruttrici, finalizzati alla demolizione e ricostruzione degli stessi con classe energetica A o B e successiva rivendita (il tutto entro dieci anni dall'acquisto), si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
L'agevolazione riguarda quindi solo le operazioni di acquisto non soggette ad IVA, facilitando in questi casi l'acquisizione del fabbricato da parte del costruttore.
Di seguito il testo dell'articolo in questione:
"Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo."
Studio Notarile Associato Gambacorta
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