Disposizioni anticipate di trattamento - un ulteriore servizio notarile per il cittadino

14 dicembre 2017

Il 14 dicembre 2017 il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che consente ad ogni individuo maggiorenne, in grado di intendere e di volere, di dare disposizioni, previa acquisizione delle opportune informazioni e in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, in materia di trattamenti sanitari, esprimendo anche il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

La legge riconosce tra l’altro la possibilità di nominare un “fiduciario” al quale affidare il compito di curare, ove si renda necessario, le relazioni con il medico e la struttura responsabile del trattamento sanitario, in luogo del malato che non dovesse più esserne in grado.

Queste disposizioni possono essere date con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oltre che con dichiarazione resa al Comune di residenza o, ma solo nelle Regioni che hanno disciplinato il fascicolo sanitario elettronico, resa direttamente alla struttura sanitaria. Esse sono, inoltre, in ogni tempo revocabili o modificabili dal suo autore e totalmente esenti da imposte di qualunque genere.

Il Notaio può quindi ricevere anche dichiarazioni riguardanti il cd. “fine vita”: aumentano così le possibilità del Pubblico Ufficiale di servire il cittadino, anche in una situazione così delicata come quella della malattia potenzialmente invalidante.

Sebbene possa sembrare scontato, deve chiarirsi che la terminologia indicata in seno alla discussione politica, ove si è a lungo parlato di “biotestamento”, risulta essere imprecisa, in quanto – per ovvie ragioni – le disposizioni anticipate di trattamento non potrebbero mai assolvere alla propria funzione ove contenute in un testamento, atto destinato, per sua natura, ad essere pubblicato e a produrre effetti solo dopo la morte del suo autore.

Purtroppo non si è colta l’occasione, nonostante il tema sia stato trattato nelle aule parlamentari, per istituire un registro nazionale delle disposizioni in questione, che avrebbe reso lo strumento ancora più efficace in un’epoca di mobilità sempre crescente. Si è previsto solo la possibilità per le Regioni di istituire un registro ad hoc.

Ciononostante, lo strumento così introdotto può risultare molto utile per evitare le storture che la precedente normativa ha originato, specie nei casi più estremi e clinicamente irreversibili.

Per un’analisi della lettera del provvedimento, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è possibile cliccare qui.

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GAMBACORTA

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