Ancora l'Agenzia delle Entrate su detrazione interessi passivi del mutuo e impedimenti dovuti alla pandemia

06 gennaio 2021

Con la Risposta ad Interpello 6/2021, l'Agenzia delle Entrate, pur ribadendo (vd. Risposta Interpello 485/2020) che la sospensione dei termini relativi alle agevolazioni prima casa - stabilita dal Decreto Cura Italia - non si applica a quelli previsti per la detrazione degli interessi passivi dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, ha stabilito che, qualora l'abitazione acquistata sia da ristrutturare, il mancato completamento dei lavori entro il termine di due anni stabilito dall'art. articolo 15, comma 1, lettera b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dovuto agli impedimenti derivanti dalla pandemia non comporta decadenza dal diritto a detrazione.

In particolare, il termine può essere prorogato per un periodo pari a quello tra il 23 febbraio e il 2 giugno 2020, durante il quale erano in vigore restrizioni che possono considerarsi causa di forza maggiore tale da  rendere non imputabile al contribuente il ritardo nel completamento dei lavori.

A questo link il testo dell'interpello.

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GAMBACORTA

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