Agevolazioni per il rimboschimento introdotte dal "Decreto Agosto"

15 ottobre 2020

La legge di conversione del cd. "Decreto Agosto" (L. 126/2020) ha introdotto all'art. 51, comma 1-ter di detto Decreto un'agevolazione fiscale per chi - fino al 31 dicembre 2020 - acquista terreni agricoli al fine di adibirli all'imboschimento.

Infatti, in tal caso, l'aliquota dell'imposta di registro, anche per chi non fosse coltivatore diretto, è ridotta dal 15% all'1% del prezzo e l'imposta dovuta può essere inferiore all'attuale minimo di Euro 1.000. In pratica, si pagherà l'imposta effettivamente dovuta in base a detta aliquota agevolata qualunque ne sia l'importo. 

Per avere l'agevolazione, l'acquirente deve impegnarsi nell'atto di acquisto a mantenere il terreno destinato all'imboschimento per almeno trent'anni e piantumare gli alberi entro dodici mesi con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

In mancanza saranno dovute le imposte ordinarie con una sovratassa del 30%.

La norma non chiarisce cosa si intenda per imboschimento, ma, in attesa di delucidazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, la genericità dell'espressione sembra autorizzare la piantumazione di qualsiasi tipo di albero, ove ciò sia compatibile con la richiesta densità.

Si riporta in calce il testo della norma.

Studio Notarile Associato Gambacorta

 

"Art. 51
Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
(Omissis)
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter."

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